DDL Diffamazione: Siti internet obbligati a cancellare dati

In caso di diffamazione, siti internet e motori di ricerca dovranno cancellare "contenuti diffamatori" o dati personali della vittima.

In caso di diffamazione, i siti Internet sono obbligati a cancellare i datiIn caso di diffamazione, i siti internet e i motori di ricerca dovranno cancellare i “contenuti diffamatori” o i dati personali della vittima. Lo prevede un emendamento di Forza Italia al DDL diffamazione, approvato in Commissione Giustizia del Senato, che assicura di fatto il diritto all’oblio.

Nel caso in cui non si ottemperi all’obbligo il magistrato può comunque disporlo. L’emendamento è passato quasi all’unanimità, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle. Al testo manca ancora un’intesa sul quantum della sanzione nel caso in cui i siti o i motori di ricerca non ottemperino alla richiesta di cancellazione dei dati da parte dei magistrati. Al momento tra i commissari si starebbe parlando di una cifra che potrebbe oscillare dai 5 ai 25 mila euro. Ma chi decide se il soggetto è stato diffamato o meno? L’interessato, infatti, potrà chiedere la rimozione dei contenuti anche sulla presunzione della diffamazione, quando cioè ancora non c’è una sentenza che la sancisca. Questo è l’ennesimo tentativo di bavaglio alla rete. Ecco cosa prevede l’emendamento:

  1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
  2. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti internet e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulteriore diffusione.
  3. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.

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