L’art.62 del DDL Lavoro è una truffa per i licenziati
Il DDL Lavoro porterà una vera e propria rivoluzione per gli ammortizzatori sociali. L’arrivo del testo svela anche i dettagli dell’Aspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego. L’Aspi è destinata a sostituire a regime, nel 2017, l’indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione.
Ne potranno usufruire i lavoratori dipendenti, ma anche gli apprendisti e gli artisti purché possano contare su due anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio. Sarà pari al 75% della retribuzione fino a 1.150 euro e al 25% oltre questa soglia, per un tetto massimo di 1.119 euro lordi al mese. È prevista una fase transitoria per il passaggio del periodo dagli 8 mesi attuali(12 per gli over 50) ai 12 dell’Aspi(18 per gli over 55). Si ha diritto al sussidio in caso di licenziamento ma non in caso di dimissioni.
Nel DDL Lavoro c’è un articolo che può rappresentare una vera e propria truffa per i licenziati. L’articolo in questione è il numero 62. L’art.62 prevede la perdita del sussidio per le persone che rifiutano un lavoro. Fin qui nulla di male. Il problema è che questa norma vale pure per coloro che “rifiutano una offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità”. Ricordiamo che l’indennità è già inferiore rispetto all’ultimo stipendio.
Peccato che il benzinaio, il meccanico e l’elettrauto non fanno lo sconto fino al 20%. Questo significa meno entrate e più uscite per il “poveraccio”. Risultato? Il licenziato potrebbe trovarsi senza un euro in tasca alla fine del mese. Questi “teorici” delle università non sanno come va la vita reale. Ma non finisce qui. Il licenziato perde il sussidio pure se rifiuta un corso di formazione o di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva. Quest’ultima cosa che significa? Il comma 3 dell’art.62 specifica pure le distanze e il minutaggio massimo per raggiungere la sede della formazione o del nuovo impiego.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Allegato: Testo DDL Lavoro
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