Antitrust sanziona 7 imprese di luce e gas

Sanzioni per 6 milioni di euro a 7 imprese di luce e gas per l'attivazione di forniture non richieste.

Antitrust sanziona 7 imprese di luce e gasL’Antitrust ha multato 7 aziende di elettricità e gas per le modalità con cui hanno ottenuto contratti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso il canale telefonico. Erogate sanzioni per oltre 6 milioni di euro. Le imprese interessate: Enel Energia(2.150.000), Eni(2.100.000), ACEA Energia(600.000), HERA Comm(366.000), GDF Suez Energie(200.000), Green Network(340.000) e Beetwin(320.000).

A giudizio dell’Antitrust, i sette operatori hanno alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo. Queste pratiche sfruttavano il contesto di “asimmetria informativa” in cui avvengono le scelte dei consumatori, a causa della complessità intrinseca delle offerte commerciali di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. In particolare, le condotte esaminate hanno riguardato:

  1. la conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del consumatore e, quindi, in caso di attivazione della fornitura non richiesta, nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura da parte del venditore non richiesto;
  2. la conclusione di contratti di fornitura in assenza di un’adeguata conoscenza e informazione circa l’identità dell’operatore, la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, così da limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole in merito all’offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti;
  3. l’opposizione di vari ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, dalla limitazione delle modalità in cui doveva essere esercitato fino alla mancata trattazione dei reclami per attivazione non richiesta;
  4. il mancato rispetto nelle procedure contrattuali delle vendite fuori dei locali commerciali o a distanza introdotti dalla Consumer Rights Directive(recepita dal D.Lgs. 21/2014): in particolare, per le vendite telefoniche, alla scelta delle modalità di conclusione del contratto e di conferma del consenso da parte del consumatore e alla sistematica messa a disposizione del supporto durevole contenente la registrazione delle telefonate prima che sorga il vincolo contrattuale.

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