Antitrust contro pubblicità occulta dei blogger

A distanza di un anno dalla prima azione, l’Antitrust è intervenuta nuovamente sul fenomeno dell’influencer marketing nei social media. Questa volta l'Agcm mette nel mirino anche la pubblicità occulta dei blogger con un numero di follower non elevato.

Antitrust contro pubblicità occulta dei bloggerL’Autorità garante della Concorrenza e del mercato(Agcm) mette nel mirino la pubblicità fatta da blogger e influencer marketing. L’Anitrust ha deciso che anche loro devono sottostare al codice del consumo. Il fenomeno dell’influencer marketing nei social media è sempre più diffuso e rappresenta una modalità consolidata di comunicazione, consistente nella diffusione su blog, vlog e social network di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando un effetto pubblicitario.

La prima azione dell’Antitrust è arrivata nel 2017. Da quel momento si è osservato un maggior utilizzo di hashtag e riferimenti idonei a rivelare la natura pubblicitaria delle comunicazioni. A distanza di un anno, l’Agcm è intervenuta nuovamente sul fenomeno e si rivolta principalmente a influencer e blogger con un numero di follower non elevatissimo. Non sarà più possibile pubblicare foto, video e commenti a sostegno di qualsiasi marchio, senza indicare che si tratta di pubblicità. Tale forma di comunicazione, inizialmente utilizzata da personaggi di una certa notorietà, si sta diffondendo presso un numero considerevole di utenti dei social network anche con un numero di follower non particolarmente elevato. L’Antitrust scrive: “E gli influencer non possono lasciar credere di agire in modo spontaneo e disinteressato,se in realtà stanno promuovendo un brand”. L’Agcm ha pertanto ricordato i criteri generali di comportamento e ha chiesto che sia sempre chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di avvertenze, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

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