Costi di recesso per mercato libero energia
Gli operatori del mercato libero dell’energia possono applicare un extra costo in caso di recesso anticipato dal contratto sottoscritto con un cliente domestico. Questa novità è stata introdotta dalla delibera numero 250/2023/R/COM di Arera pubblicata il 6 giugno 2023, che recepisce la cosiddetta direttiva elettrica approvata dal Parlamento UE e dal Consiglio Europeo.
I costi di recesso partono dal 1° gennaio 2024. L’extra costo può essere applicato solo in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza naturale del contratto con il fornitore di energia. In particolare, si legge, viene prevista “la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso”. I costi di recesso non sono previsti nei contratti con tariffa a prezzo variabile. La fine del mercato tutelato dell’energia è stata posticipata al primo luglio 2024. Dopodiché tutti i clienti non vulnerabili dovranno passare al mercato libero dell’energia. Secondo una analisi di mercato di segugio.it, i consumatori hanno largamente preferito le tariffe a prezzo fisso sul mercato libero rispetto a quelle a prezzo variabile. Gli operatori di energia devono informare i clienti domestici dell’esistenza dei costi di recesso, in modo chiaro e trasparente, prima della sottoscrizione del contratto. L’informazione deve essere contenuta nelle condizioni contrattuali, che devono essere consegnate al cliente prima della sottoscrizione.
Allegato: Delibera 06 giugno 2023 250/2023/R/com
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