Il governo Monti liberalizza i carceri. Ci guadagneranno banche e criminalità organizzata?

Articolo 44 DL Liberalizzazioni CarceriVenerdì scorso(20 gennaio), il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Liberalizzazioni. Il testo ha scontentato tutti. Avvocati, notai, benzinai e tassisti hanno già proclamato scioperi a catena. Queste polemiche hanno fatto passare in secondo piano un articolo del testo a dir poco scandaloso.

Si parla tanto del problema del sovraffollamento dei carceri. C’è chi(tipo i Radicali) propone un nuovo indulto, altri(tipo il sottoscritto) un “piano” carceri. Il governo Monti ha deciso di “liberalizzare” anche questo settore. In che modo? Con il project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie. Questo è quello che c’è scritto nell’articolo 44 del DL Liberalizzazioni.

La gestione carceraria, escluse le guardie, è affidata a privati imprenditori. Da dove arriveranno i soldi? Dalle banche. I privati avranno una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i servizi connessi. Più carcerati ci saranno nella struttura, e più il privato guadagna. In pratica, il detenuto diventerà un business. Chi non avrà soldi resterà in carcere anche per reati lievi. Senza contare che il privato potrebbe essere anche la criminalità organizzata. Ecco il testo dell’articolo 44:

1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all’eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall’articolo 153 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, sono disciplinate condizioni, modalità e limiti di attuazioni di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibro economico – finanziario dell’investimento, al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell’infrastruttura e per i servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell’affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell’infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E’ a esclusivo rischio del concessionario l’alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell’opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.

3. Il concessionario nella propria offerta deve prevedere che le fondazioni di origine bancaria contribuiscono alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.

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